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buroc17 40 e 41 c.p. con particolare riferimento a quelle condotte che hanno contribuito in via principale o mediata alla produzione di un danno secondo l' id quod plerumque accidit .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio , l' Ufficio del GUP ha fissato l' udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008 , mentre all' udienza dell' 8 maggio 2008 l' imputato M.F. e F.V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all' art .
buroc17 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l' ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato
buroc17 Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato - ai fini che interessano - il nesso teleologico fra l' accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura .
buroc17 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
buroc17 Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
buroc17 Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
buroc17 La struttura associativa , infatti , non si forma con atti protocollari e codificati ma necessita di ìndici sintomatici che unitariamente considerati svelano all' interprete l' assetto organizzativo che assume un suo autonomo rilievo sanzionatorio per il pericolo che con esso , con la sua esistenza , rappresenta per l' ordine pubblico .
buroc17 G.E. +15 ivi compresi G.A. , S.G. , P.S. B.A. ; L.A. e P.W. , richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso la Cancelleria dell' Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data , il Pubblico Ministero procedente accordava , con specifico atto , il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto - tuttavia - non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell' Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini .
buroc17 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. La legitimario ad causam discende direttamente dall' art .
buroc17 447 c.p.p. oppure in quella di cui all' art .
buroc17 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
buroc17 che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l' ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo .
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