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stampa18 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi ; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata , ponendo in essere una situazione di pericolo ( Giudice di Pace - Perugia 28 / 5 / 1996 ) .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
stampa18 2054 c.c. E se l' altro conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro firmando il modulo blu ?
stampa18 In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
stampa18 Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza , imprudenza , imperizia e simili , come avviene appunto nella quasi totalità degli incidenti stradali , essendo caso raro che qualcuno , intenzionalmente , voglia causare ad altri una lesione in queste circostanze .
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