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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti (
ad
esso proporzionalmente riferibili ) .
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Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente ( come ,
ad
esempio , la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati ) .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come ,
ad
esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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Ricorrere alla previdenza complementare , attraverso l' adesione
ad
un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica , significa , sostanzialmente , fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l' integrazione della pensione ordinaria .
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Sono forme pensionistiche complementari : fondi negoziali ; i pensione i fondi pensione preesistenti , istituiti anteriormente al novembre 1992. Nelle forme collettive l' adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all' appartenenza
ad
una determinata azienda , gruppo di aziende , comparto o settore produttivo .
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La legge prevede due tipologie di fondi pensione : 1. Fondi pensione chiusi ( o negoziali ) Sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l' area dei destinatari , cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell' appartenenza
ad
un determinato comparto , impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio ( es .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati
ad
imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati
ad
imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati
ad
imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati
ad
imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati
ad
imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati
ad
imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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Questo si determina in base
ad
apposita contabilità separata .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti
ad
esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti
ad
esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti
ad
esso proporzionalmente riferibili .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate
ad
erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Ricorrere alla previdenza complementare , attraverso l' adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica , significa , sostanzialmente , fornirsi di uno strumento idoneo
ad
assicurare l' integrazione della pensione ordinaria .
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Se all' atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione è negativo , il fondo stesso rilascia agli iscritti , che trasferiscono la loro posizione individuale
ad
altra forma di previdenza , apposita certificazione .
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Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi
ad
un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione .
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