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I due soci , in data 1° giugno 1989 , hanno stipulato un accordo nel quale si prevedeva che la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse idonea a conferire pari poteri
ad
entrambi i soci , in quanto MERIDIANA ( che a quel tempo si chiamava ALISARDA ) poteva designare tre consiglieri , A.T.I. tre consiglieri , tra cui l' Amministratore Delegato , mentre il Presidente doveva essere designato congiuntamente .
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5. In data 18 dicembre 1992 MERIDIANA ha dismesso la propria partecipazione cedendola
ad
alcuni investitori istituzionali ( il 28 % ad IMI BANK Sa , l' 11 % a MERIDIANA FINANZA Spa e , infine , il restante 11 % ad ICCRI BRUXELLES LAMBERT Spa ) .
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5. In data 18 dicembre 1992 MERIDIANA ha dismesso la propria partecipazione cedendola ad alcuni investitori istituzionali ( il 28 %
ad
IMI BANK Sa , l' 11 % a MERIDIANA FINANZA Spa e , infine , il restante 11 % ad ICCRI BRUXELLES LAMBERT Spa ) .
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5. In data 18 dicembre 1992 MERIDIANA ha dismesso la propria partecipazione cedendola ad alcuni investitori istituzionali ( il 28 % ad IMI BANK Sa , l' 11 % a MERIDIANA FINANZA Spa e , infine , il restante 11 %
ad
ICCRI BRUXELLES LAMBERT Spa ) .
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Alla stessa data i soci di riferimento hanno stipulato una scrittura privata mediante la quale convenivano espressamente di attribuire
ad
A.T.I. la responsabilità della gestione della società .
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; il Collegio Sindacale dovesse essere composto di tre sindaci effettivi e due supplenti , tutti designati da A.T.I. Inoltre , IMI BANK , ICCRI BBL , e MERIDIANA FINANZA si impegnavano , nelle sedi assembleari ,
ad
approvare le proposte formulate dall' A.T.I .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto
ad
effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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In particolare , le decisioni che dovevano essere prese necessariamente in Consiglio e sulle quali MERIDIANA poteva esercitare il proprio potere di bloccare eventuali iniziative del socio erano gli atti di straordinaria amministrazione , quali
ad
esempio il cambiamento della flotta o delle rotte .
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Infatti , la qualificazione della natura del controllo esercitato su AVIANOVA dipende dall' accertare se la partecipazione di MERIDIANA fosse o no , dopo l' entrata di ALITALIA , comunque idonea
ad
esercitare una influenza determinante ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 287 / 90. Sotto questo profilo , dalle risultanze istruttorie è emerso che MERIDIANA era estranea alla gestione ordinaria di AVIANOVA , in quanto la società dipendeva economicamente in gran parte da ALITALIA , il cui apporto , in termini di fatturato e di organizzazione , contribuiva a formare la quasi totalità del patrimonio aziendale .
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Tuttavia , MERIDIANA , in virtù dei diritti
ad
essa conferiti dall' accordo stipulato con il socio , poteva esprimere la propria volontà deliberativa e bloccare le eventuali iniziative di ALITALIA su alcuni atti concernenti la determinazione degli indirizzi e delle strategie future della società , quali l' acquisto e la vendita di aeromobili , l' individuazione delle rotte da operare e degli aeromobili da impiegare , nonché l' assunzione di dirigenti ed il conferimento di deleghe all' Amministratore Delegato .
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Poiché , pertanto , tali diritti non rientrano tra quelli normalmente accordati
ad
un socio di minoranza e non configurano una mera protezione dell' investimento finanziario , essi valgono ad escludere che la partecipazione di MERIDIANA dal 1989 non fosse più di controllo .
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Poiché , pertanto , tali diritti non rientrano tra quelli normalmente accordati ad un socio di minoranza e non configurano una mera protezione dell' investimento finanziario , essi valgono
ad
escludere che la partecipazione di MERIDIANA dal 1989 non fosse più di controllo .
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