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Ad
analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all' art .
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78 c.p.p. e , sul punto , vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta , truffa ai danni dei creditori , false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti , è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti , persone fisiche o giuridiche , singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio
ad
causam da parte del curatore o dei commissari straordinari .
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78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. La legitimario
ad
causam discende direttamente dall' art .
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Allo stesso modo risultano legittimati
ad
esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti .
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Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati
ad
esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
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Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati
ad
esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell' art .
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Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario
ad
individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
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240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G.
ad
intervenire nell' ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall' art .
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78 c.p.p. ; per la Spa Alpina Maglierie Sportive in persona dell' amministratore unico Lina Di bilio e del procuratore
ad
negozia Giodano Maioli in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa Emmeitalia in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall' art .
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444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi
ad
un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse
ad
un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata
ad
una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
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