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III , n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , non notificata , con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario
ad
una istanza di accesso ai documenti dell' Ente di Ambito Territoriale Ottimale ( EATO ) Campania 1 Calore Irpino ( atto n. 734 in data 8.3.2007 ) , con conseguente riconoscimento del diritto , con tale istanza esercitato .
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Il diritto di cui trattasi si riferiva
ad
atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
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DIRITTO Il Collegio è chiamato
ad
accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
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DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti
ad
essere oggetto del diritto potestativo in questione .
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Quanto sopra , con riferimento
ad
una sentenza emessa in primo grado di giudizio ( TAR del Lazio , Roma , sez .
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sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori ,
ad
essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
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per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso
ad
un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
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L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale
ad
una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
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Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento
ad
attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
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24 , comma 3 , della legge n. 241 / 90 , in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso , preordinate
ad
un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni .
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