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econo16 I compensi e le spese devono considerarsi incassati e pagate al momento in cui il lavoratore autonomo riceve e consegna materialmente l' assegno , a prescindere dalle suddette movimentazioni bancarie .
econo16 In tale sezione , infine , occorre indicare i beni strumentali acquistati da privato e cioè prima di aver aperto la partita Iva e utilizzati per l' attività ( si pensi , ad esempio , a veicoli , computer , telefonini e attrezzatura varia già utilizzati come privato ) .
econo16 Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
econo16 A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
econo16 A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
econo16 Gli stessi criteri si applicano per l' ipotesi inversa di passaggio dal regime analitico a quello forfettario .
econo16 Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
econo16 Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
econo16 Anche tale regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni .
econo16 Nel caso in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
econo16 Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
econo16 Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
econo16 In particolare , la base su cui applicare le percentuali deve essere aumentata dei ricavi o compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei periodi d' imposta precedenti .
econo16 È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori , ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare a essere remunerativa mancanza di cessioni all' esportazione .
econo16 Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
econo16 Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell' anno , ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa o attività di lavoro autonomo compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
econo16 Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
econo16 Anche qui , infatti , l' Iva si detrae a prescindere dal pagamento , mentre ai fini reddituali la relativa spesa , salvo le previste eccezioni per competenza , si deduce per cassa .
econo16 Per quanto concerne l' Iva , l' imposta assolta sugli acquisti dei beni è ammessa in detrazione a condizione che le connesse fatture di acquisto vengano registrate nel periodo di imposta per il quale si procede alla determinazione analitica e che la consegna o la spedizione dei beni non sia avvenuta nell' anno soggetto a regime forfettario .
econo16 Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica , in quanto non è da escludere a priori che attività con questi volumi d' affari possano restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine , part-time o stagionali .
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