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Il contributo
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questa indagine richiesto al presidente della Corte dei conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni sullo stato di attuazione della riforma costituzionale nella materia dei controlli .
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Ed è per questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti delle Commissioni , mi limito
a
svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente a quanto può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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Ed è per questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti delle Commissioni , mi limito a svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente
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quanto può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva sugli effetti nell' ordinamento della riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi
a
rilevare come l' abolizione degli artt .
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125 e 130 della Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un controllo esterno sulle autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio
a
seguito degli elementi di novità introdotti dalla riforma .
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In tale occasione mi pronunciai
a
favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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In particolare rilevai le peculiarità del nostro nuovo sistema costituzionale che giocavano
a
favore della scelta unitaria .
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119 della Costituzione , infatti , oltre
a
prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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Difficilmente , infatti , le comunità con maggiore capacità fiscale , che hanno dovuto rinunciare ad una parte del reddito da loro prodotto , potrebbero tollerare che esso possa servire
a
finanziare il disservizio , l' inefficienza o , peggio ancora , posizioni di privilegio di classi politiche o burocratiche degli enti beneficiari .
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Altra caratteristica distintiva del nostro sistema costituzionale è rappresentata dalla posizione di pari dignità , come si suol dire , riconosciuta
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comuni e province rispetto alle regioni , mentre negli Stati federali europei gli enti minori sono ricompresi nell' ordinamento di quelli maggiori e soggetti alla disciplina organizzativa e funzionale da questi dettata .
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125 e 130 del testo costituzionale originario , che si ispiravano ad una concezione vagamente gerarchica dei livelli di governo , con l' inserimento dell' organo di controllo nella struttura organizzativa del livello superiore
a
quello controllato .
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Una ulteriore motivazione
a
sostegno della scelta unitaria traeva fondamento dalla constatazione degli inconvenienti registrati nei paesi in cui si è adottato il modello della pluralità di organi di controllo esterno ( così in Germania e Spagna ) .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza
a
una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte
a
collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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È evidente lo scopo del legislatore di porre , in questo modo , le condizioni perché si realizzi un rapporto di stretta collaborazione e ausiliarietà con le regioni e gli enti territoriali locali , attraverso il concorso di esperienze e professionalità maturate in ambito locale ,
a
diretto contatto con le situazioni concrete e i relativi problemi .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione
a
proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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È , infine , da sottolineare come
a
seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi
a
livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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A
tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni per lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica
a
favore degli enti autonomi prevista dalla legge 131 nonché per l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
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