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buroc10 44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione
buroc10 44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il
buroc10 44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti
buroc10 44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00
buroc10 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge .
buroc10 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati , il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito ; la impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice di cui alla lettera a ) dell' art .
buroc10 c.p.p. , poiché , essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione , lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato ; la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale , in una situazione in cui esso , comportando l' iscrizione della condanna nel casellario giudiziale , si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati .
buroc10 Il Tribunale ha evidenziato che : a ) L' art .
buroc10 La legge regionale n. 1 / 2005 ( Norme per il governo del territorio ) - a giudizio del giudice di merito - " costituisce uno strumento urbanistico ed è anzi lo strumento-cardine del governo del territorio nella Regione Toscana " , e gli imputati , attraverso la loro condotta intempestiva , hanno violato una prescrizione fondamentale , stabilita anche per finalità di governo del territorio ed avente natura sostanziale perché da essa dipende l' efficacia del titolo abilitativo , ovvero la possibilità di eseguire i lavori autorizzati .
buroc10 Le anzidette conclusioni della sentenza impugnata - a giudizio del Collegio - non sono condivisibili .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 sanziona attualmente " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo , in quanto applicabili , nonché dai regolamenti edilizi , dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire " .
buroc10 20 , lett. a ) , della legge n. 47 / 1985 e nell' art .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 20 della legge n. 47 / 1985 , le Sezioni Unite hanno ravvisato " una gradualità crescente delle pene edittali in rapporto al grado di lesione dell' interesse tutelato " , rilevando in particolare che " la previsione della lettera a ) comprende le trasgressioni residuali , sempreché apprezzabili penalmente , cioè non depenalizzate " .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 , con la necessaria precisazione che il concetto dì " residualità " deve essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminataci , che porta comunque ad escludere dall' ambito di operatività delta contravvenzione in oggetto inosservanze diverse da quelle individuabili secondo il tenore letterale della norma .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 ,
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
buroc10 " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
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