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econo28 Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
econo28 La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
econo28 È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
econo28 In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
econo28 È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
econo28 In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
econo28 ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
econo28 In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile ( a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione ) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro .
econo28 Prosecuzione volontaria della contribuzione Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale , anche nei casi di prosecuzione volontaria , oltre il raggiungimento dell' età pensionabile , dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari .
econo28 Se , invece , il documento è intestato al familiare a carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
econo28 Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
econo28 L' agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell' interesse dei familiari a carico .
econo28 È prevista la possibilità di finanziare , mediante versamento di contributi , non solo la propria posizione previdenziale ma anche quella di persone fiscalmente a carico .
econo28 Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
econo28 Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti , il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi .
econo28 Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro , quali assegni familiari , maternità , disoccupazione .
econo28 Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
econo28 Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
econo28 Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
econo28 Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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