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buroc21 Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
buroc21 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
buroc21 Anzi , risultano positivamente indizi contrari , di un uso puramente " affettivo " ( anche se perverso ) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne : sono indizi siffatti , non solo lo scarso numero delle foto e il loro riferimento a un solo minore , ma anche la circostanza che lo stesso minore ha dichiarato di aver consentito a essere fotografato e soprattutto ha aggiunto che l' imputato era molto " geloso " delle foto scattategli e verosimilmente non l' aveva fatte vedere ad altre persone ( pag .
buroc21 Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
buroc21 ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998 ha voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
buroc21 Suprema Corte di Cassazione , Sezioni Unite Penali , sentenza n. 13 / 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico ) .
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo (
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché
buroc21 ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere
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