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Nel caso in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate
a
regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
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Di fronte a ricavi a ricavi per prestazioni di servizi pari a 5-mila euro e a ricavi da cessione pari
a
22-mila euro , il regime è comunque inapplicabile : benché l' attività prevalente sia di cessione di beni e inferiore a 25.822,84 euro , le prestazioni di servizi per 5-mila euro fanno pur sempre parte del volume d' affari .
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Di fronte a ricavi a ricavi per prestazioni di servizi pari a 5-mila euro e a ricavi da cessione pari a 22-mila euro , il regime è comunque inapplicabile : benché l' attività prevalente sia di cessione di beni e inferiore
a
25.822,84 euro , le prestazioni di servizi per 5-mila euro fanno pur sempre parte del volume d' affari .
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In tale sezione , devono essere indicati anche i beni strumentali di costo unitario non superiore
a
516,46 euro , anche se ammortizzati in unica soluzione .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione
a
partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Tali regole , tendenti
a
evitare salti o duplicazioni d' imposta , sono relative al computo dei ricavi o compensi , dei beni strumentali e delle giacenze di magazzino .
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Il prospetto , infine , prevede una apposita sezione da compilarsi esclusivamente
a
cura dei lavoratori autonomi che determinano il reddito secondo il principio di cassa .
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A
tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
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L' applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e quelli dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri casi utilizzo di beni strumentali di costo non superiore
a
25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso
a
formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo
a
cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno
a
partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Non rilevano , pertanto , le cessioni di beni ammortizzabili , mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva , quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d' autore di cui all' articolo 3 , lettera
a
) , del decreto Iva .
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Anche tale regime può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA / 7. Si tratta anche qui di condizioni , tutte riguardanti indicatori dimensionali , che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente : volume d' affari , comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva , non superiore
a
15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per le attività di servizi e 25.822,84 ( 50 milioni di lire ) negli altri casi .
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L' applicazione concreta del principio di cassa pertanto non sembra dare luogo
a
particolari difficoltà .
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Per le prestazioni di servizio ricevute , occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna , di conseguenza , il criterio da seguire per la detrazione dell' Iva nel caso di transito dal regime forfettario
a
quello analitico .
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I compensi e le spese devono considerarsi incassati e pagate al momento in cui il lavoratore autonomo riceve e consegna materialmente l' assegno ,
a
prescindere dalle suddette movimentazioni bancarie .
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Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica , in quanto non è da escludere
a
priori che attività con questi volumi d' affari possano restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine , part-time o stagionali .
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Le condizioni di accesso sono le seguenti : volume d' affari di cui all' articolo 20 del decreto Iva , aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva , percepiti nell' esercizio , non superiore
a
10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) .
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A
una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
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