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autonomo e d' impresa anche se assoggettate | a | regimi speciali Iva , quali le attività |
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5-mila euro e a ricavi da cessione pari | a | 22-mila euro , il regime è comunque inapplicabile |
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prevalente sia di cessione di beni e inferiore | a | 25.822,84 euro , le prestazioni di servizi |
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strumentali di costo unitario non superiore | a | 516,46 euro , anche se ammortizzati in |
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specifico termine e cessa di avere applicazione | a | partire dall' anno successivo a quello |
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analitico e viceversa . Tali regole , tendenti | a | evitare salti o duplicazioni d' imposta |
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apposita sezione da compilarsi esclusivamente | a | cura dei lavoratori autonomi che determinano |
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ovvero il pagamento di una sua spesa . | A | tal proposito , è opportuno sgombrare il |
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beni strumentali di costo non superiore | a | 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) . |
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periodo forfettario , che non hanno concorso | a | formare il reddito di tale periodo perché |
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possono essere annotate in modo cumulativo | a | cadenza mensile o trimestrale , a seconda |
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posto in essere sin dall' inizio dell' anno | a | partire dal quale si vuole cambiare regime |
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autore di cui all' articolo 3 , lettera | a | ) , del decreto Iva . Nel caso in cui siano |
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non rilevanti ai fini Iva , non superiore | a | 15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per |
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di cassa pertanto non sembra dare luogo | a | particolari difficoltà . Il lavoratore |
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caso di transito dal regime forfettario | a | quello analitico . Il regime dei contribuenti |
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riceve e consegna materialmente l' assegno , | a | prescindere dalle suddette movimentazioni |
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realistica , in quanto non è da escludere | a | priori che attività con questi volumi d' |
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percepiti nell' esercizio , non superiore | a | 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) . |
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data del relativo cambio di destinazione . | A | una tale prospettazione potrebbe anche |