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Dunque , come evidenziato dal
Garante
della Privacy con un documento datato 11.6.2004 , appare inevitabile che il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale , in base a una propria valutazione ( che può essere sindacata ) acquisisce , seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale , esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare , del Codice Deontologico - e assumendosi le responsabilità del proprio operato .
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buroc34 |
Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal
Garante
della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
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buroc34 |
Principi , giova rammentarlo , ribaditi dallo stesso
Garante
con prescrizione adottata il 21.6.2006 , ai sensi dell' art .
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econo10 |
PS383 - SUV A PREZZO BASSO Provvedimento n. 19538 L' AUTORITÀ
GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO fatturato nell' anno 2007 pari a 1.665 milioni euro ed una perdita d' esercizio pari a 11,2 milioni euro ; un consumatore in qualità di segnalante .
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buroc34 |
Il Titolo XII , nel disciplinare le regole attinenti l' attività giornalistica , dispone che il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati , in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e che in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso il
Garante
può vietare il trattamento ( art. 139 ) .
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Peraltro , con specifico riferimento alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche , con una precedente decisione datata 29.10.1997 il
Garante
ebbe a precisare : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a
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buroc34 |
L' inosservanza dei provvedimenti del
Garante
è sanzionata penalmente ( art. 170 ) .
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buroc34 |
Il
Garante
, nell' ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy ( e del Codice Deontologico ) , può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento ( art. 143 ) , che può essere preceduta dalla prescrizione , anche d' ufficio , di ogni cautela opportuna ( ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati : art. 154 ) .
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buroc34 |
Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in data 8.11.2004 il
Garante
ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
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