• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 163 (276.7 per million)
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 Il decreto legislativo , infatti , espressamente prevede che il monitoraggio assicuri , anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali , il controllo sugli impatti ambientali significativi sull' ambiente provocati dalle opere approvate , nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell' opera , anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all' autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive .
buroc15 Per quanto riguarda le disposizioni inerenti l' efficacia del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale , si segnala che l' articolo 26 , comma 6 del d. lgs .
buroc15 Conformemente a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2008 , n. 23-8898 ( Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente deve " comunque " esprimersi entro la scadenza del termine , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sulla necessità di una pronuncia espressa conclusiva del procedimento , non avvalendosi , quindi , della facoltà prevista dall' art .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Attualmente , infatti , risultano da sottoporre alla fase di verifica le modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A1 , A2 , B1 , B2 o B3 alla l.r. 40 / 1998 già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative sull' ambiente , mentre è sottoposta direttamente alla fase di valutazione ogni modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A1 o A2 alla l.r. 40 / 1998 , ove la modifica o l' estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nei medesimi allegati A. INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CON IL RAPPORTO DI LAVORO A.1 ) Il dipendente
buroc15 Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 152 / 2006 , prevede il termine di cinque anni " per la realizzazione del progetto " , decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione .
buroc15 152 / 2006 che pone l' adempimento in capo al proponente , in considerazione del fatto che la pubblicazione prevista dalla l.r. 40 / 1998 assolve anche alla finalità di legge di comunicazione di avvio del procedimento , adempimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi ) .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , l' allegato atto di indirizzo e coordinamento volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nell' allegato atto di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso atto che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 152 / 2006. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Sempre in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà inoltre allegare all' istanza di avvio della fase di valutazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 6. Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione ( articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 e corrispondenti categorie progettuali degli allegati A1 , A2 , B1 , B2 e B3 ) Per quanto riguarda l' applicazione della procedura di VIA agli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti , si rileva che l' aggiornamento degli allegati alla medesima legge regionale , operato con la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2008 , n. 211-34747 , a seguito dell' entrata in vigore del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , il presente atto di indirizzo e coordinamento , volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto