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Nell' ordinamento italiano la cassa integrazione guadagni viene introdotta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 , n. 869 , poi divenuto , con modificazioni , legge n. 498 del 21 maggio 1951. Sarà poi la legge 20 maggio 1975 ,
n.
164 , ad intervenire di nuovo sul tema , specificandone i dettagli .
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La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge
n.
164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni
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I contratti di solidarietà entrano a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 30 ottobre 1984 ,
n.
726 , recante " Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali " , poi convertito nella legge n. 863 del 19 dicembre 1984. Sono interventi che prevedono , per le aziende in difficoltà , di ridurre gli orari di lavoro dei dipendenti e conseguentemente le retribuzioni .
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I contratti di solidarietà entrano a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 30 ottobre 1984 , n. 726 , recante " Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali " , poi convertito nella legge
n.
863 del 19 dicembre 1984. Sono interventi che prevedono , per le aziende in difficoltà , di ridurre gli orari di lavoro dei dipendenti e conseguentemente le retribuzioni .
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L' indennità di mobilità , regolata nel nostro ordinamento dalla legge
n.
223 del 1991 , viene erogata a quei lavoratori che vedono interrompersi il rapporto di lavoro con l' azienda per esaurimento della cassa integrazione straordinaria , per licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o ancora per cessazione dell' attività da parte dell' azienda .
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La legge
n.
223 / 91 , che disciplina il licenziamento collettivo , sancisce però che qualora lo stesso datore di lavoro abbia superato il periodo di crisi e abbia di nuovo necessità di assunzioni , deve dare ( per sei mesi ) la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro .
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Le novità introdotte col " decreto incentivi " L' 8 aprile 2009 il Senato ha approvato definitivamente , dopo il precedente via libera della Camera , il decreto legge 10 febbraio 2009 ,
n.
5 , recante " Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi " , meglio noto come decreto incentivi(G.U .
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n.
34 dell' 11 febbraio 2009 ) , divenuto pertanto legge .
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Grandi
numeri
, quindi , anche se non paragonabili a quelli dei Giubileo del 2000 , quando le testate che con reporter , fotografi , telecamere raggiunsero Roma furono oltre 6.000 .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del
numero
degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del
numero
di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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La Corte Costituzionale , con sentenza
n.
205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
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15 / 10 / 1997 ,
n.
10110 ) .
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16 / 10 / 2002 ,
n.
40943 ) .
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Roma 9 / 6 / 2003 ,
n.
19068 ) .
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14 / 12 / 2004 ,
n.
3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
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La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza
n.
9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
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1 / 7 / 2002 ,
n.
9548 ) .
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e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 ,
n.
69 ) .
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza
n.
19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche nell' ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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