econo28 |
Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per
il
TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
|
econo28 |
Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che
il
lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
|
econo28 |
Infatti ,
il
TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore al 23 per cento .
|
econo28 |
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente ,
il
75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
|
econo28 |
Al riguardo , la COVIP ha precisato che
il
limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate .
|
econo28 |
Per
il
calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
|
econo28 |
Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato
il
riscatto totale della posizione individuale .
|
econo28 |
È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il
quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
|
econo28 |
Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente alla forma pensionistica , le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti
il
limite di 5.164,57 euro .
|
econo28 |
Per agevolare
il
contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
|
econo28 |
Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso
il
fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
|
econo28 |
Per
il
riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
|
econo28 |
In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
|
econo28 |
Se
il
riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d' imposta del 23 per cento .
|