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econo28 Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
econo28 Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
econo28 Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore al 23 per cento .
econo28 Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
econo28 Al riguardo , la COVIP ha precisato che il limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate .
econo28 Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
econo28 Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
econo28 È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
econo28 Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente alla forma pensionistica , le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
econo28 Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
econo28 Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
econo28 Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
econo28 In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
econo28 Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d' imposta del 23 per cento .
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