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buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a
buroc17 Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
buroc19 Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la decisione reclamata della COREDI .
buroc19 Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità , la corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
buroc19 Essendo questa la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione prima e dalla Corte di merito poi , correttamente è stato ritenuto che ciò integrava compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
buroc19 Ai fini dell' assolvimento dell' obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti , il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall' incolpato , essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l' uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l' indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo .
buroc19 Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
buroc19 E ciò vale anche per il giudice d' appello , il quale , pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell' appellante , non è tenuto a un' analitica valutazione di tutti gli elementi , favorevoli o sfavorevoli , dedotti dalle parti , ma , in una visione globale di ogni particolarità del caso , è sufficiente che dia l' indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego , rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri , pur in carenza di stretta contestazione ( Cass .
buroc20 La Regione si riserva di concordare , con l' Appaltatore , le variazioni di servizio che riterrà opportune , in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 Concludeva ritenendo sufficiente a contrastare l' esigenza cautelare suddetta la misura meno affittiva degli arresti domiciliari .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a
buroc21 5. Col primo motivo il pubblico ministero ricorrente deduce erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. laddove il tribunale del riesame ha ritenuto che lo " sfruttamento " dei minori punito in detta norma implichi necessariamente il fine di lucro .
buroc21 La dottrina , invece , ritiene , con orientamento nettamente maggioritario , che per l' integrazione del reato sia necessaria l' utilizzazione di più minori con finalità lucrativa o commerciale , o comunque con ricaduta economica , sicché esula il reato se la condotta mira solo al soddisfacimento della lussuria privata dell' agente ovvero se sia utilizzato un solo minore .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
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