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19.12.2008 , n. 29776 ) , ed
al
fenomeno dell' abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge ( v. anche Cass .
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Nell' ambito , poi , dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che , in ossequio
al
principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ( art. 1375 cod .
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E , con riferimento
ai
rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta
all'
istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone
al
giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca
alla
stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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In materia contrattuale , poi , gli stessi principii sono stati applicati , in particolare , con riferimento
al
contratto di mediazione ( Cass .
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5.3.2009 , n. 5348 ) ,
al
contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. ( Cass .
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5.3.2009 , n. 5348 ) , al contratto di sale and lease back connesso
al
divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. ( Cass .
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8.4.2009 , n. 8481 ) , ed
al
contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli ( Cass .
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Il breve excursus esemplificativo consente , quindi , di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell' abuso del diritto è uno dei criteri di selezione , con riferimento
al
quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata , e valutare le condotte che , nell' ambito della formazione ed esecuzione degli stessi , le parti contrattuali adottano .
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Oggi , i principii della buona fede oggettiva , e dell' abuso del diritto , debbono essere selezionati e rivisitati
alla
luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost .
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Il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve accompagnare il contratto nei suo svolgimento , dalla formazione
all'
esecuzione , ed , essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull' art .
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Il criterio della buona fede costituisce , quindi , uno strumento , per il giudice , finalizzato
al
controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale ; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi ( v. S.U. 15.11.2007 , n. 23726 ed i richiami ivi contenuti ) .
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