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Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra i due tipi di rapporto , non è ravvisabile alcuna illogicità laddove
l'
ordinanza impugnata da un lato esclude l' esistenza di un rapporto autoritativo e dall' altro afferma la sussistenza del rapporto di educazione e istruzione .
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Aggiunge che
l'
ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata
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Quanto alle esigenze cautelari ,
l'
ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
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Di contro , non è pertinente né fondata
l'
osservanza critica del pubblico ministero ricorrente , secondo cui l' abuso d' autorità di cui all' articolo 609-bis sussiste anche quando l' agente abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ( comma secondo , n. 1 , dell' articolo 609-bis ) .
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Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano
l'
uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
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La dottrina , invece , ritiene , con orientamento nettamente maggioritario , che per l' integrazione del reato sia necessaria
l'
utilizzazione di più minori con finalità lucrativa o commerciale , o comunque con ricaduta economica , sicché esula il reato se la condotta mira solo al soddisfacimento della lussuria privata dell' agente ovvero se sia utilizzato un solo minore .
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Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ;
l'
utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo , quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile ; altri indizi significativi che l' esperienza può suggerire .
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