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40 c.p. dedotta con il ricorso - se i giudici del merito , muovendo dal presupposto della titolarità per il G. dell' obbligo di garanzia , hanno individuato la specifica condotta che
il
G. stesso avrebbe dovuto porre in essere in concreto , e se hanno poi accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la omissione e l' evento .
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Come è noto ,
il
tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto nell' ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
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Franzese ) con la quale sono stati individuati i criteri da seguire perché possa dirsi sussistente
il
nesso causale tra la condotta omissiva e l' evento , e sono stati enunciati taluni principi che , pur affermati , come detto , con specifico riferimento alla responsabilità colposa ( per condotta omissiva ) del medico chirurgo , valgono evidentemente in generale per quel che riguarda la ricostruzione del nesso causale - quale elemento costitutivo del reato - in qualsiasi caso di reato colposo per condotta omissiva .
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I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 )
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nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale
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può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché
il
giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale
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, dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi
il
ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
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conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato
il
compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
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giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì
il
contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
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giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda
il
giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
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40 e 41 del codice penale ) in termini di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica , abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui
il
giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria , la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell' art .
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Invero , non pare che possa diversamente intendersi
il
pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto esprimere allorquando - con riferimento alla colpa professionale del sanitario - hanno testualmente affermato che deve risultare " giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con ...
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In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale
il
G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto , al riguardo , del testo completo del verbale in argomento ( richiamato dal ricorrente ) , e non della sola parziale formulazione evidenziata a pag .
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) ,
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diretto e più pregnante coinvolgimento di Autorità locali ( peraltro già a conoscenza della situazione , per come si rileva dagli atti ) , una diffida ( ed in quali termini ?
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13 della sentenza ) che
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G. era rimasto inerte per circa un anno anziché attivarsi immediatamente presso R. prendendo i provvedimenti necessari ( art. 1133 c.c. ) ed eventualmente agire in giudizio in via di urgenza ( neppur necessitava di previa investitura assembleare : art. 1131 c.p. ) .
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Ancor più evidente appare poi
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vuoto motivazionale , nell' impugnata sentenza , in punto di accertamento del nesso causale , elemento costitutivo del reato .
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Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare
il
controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica .
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Non può certo dirsi che la Corte d' Appello abbia puntualmente seguito
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rigoroso schema motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite : appare di tutta evidenza , ictu oculi , che , al riguardo , si tratta di una motivazione apparente , caratterizzata da formulazioni assertive .
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