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Si avvierebbe in tal modo un processo concertato , ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso
in
un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9
in
esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche
in
assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata
in
vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano
in
linea con le previsioni dell' art .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni
in
qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi
in
corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo
in
procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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Si ricorda altresì che
in
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme
in
tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto
in
tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo
in
particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Al di là degli aspetti strettamente di merito , occorre rilevare innanzitutto che l' articolo 20
in
esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell' articolo 2 , lettera b ) , della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa .
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L' articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte -
in
sé largamente condivisibile - che riguarda la " salvezza " del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti .
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In
assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
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In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente
in
presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
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Per conseguire
in
modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione
in
esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli ,
in
linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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Per i motivi innanzi illustrati , chiedo alle Camere - a norma dell' articolo 74 , primo comma , della Costituzione - una nuova deliberazione
in
ordine alla legge a me trasmessa il 3 marzo 2010 " .
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