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Le prestazioni rese
dai
medici libero professionisti non possono beneficiare dell' esenzione di cui all' art .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese
dai
medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese
dai
medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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7 ) Prestazioni del medico competente Le prestazioni rese
dal
medico competente nell' ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro , sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626 , sono esenti da IVA ai sensi dall' art .
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Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l' attività posta in essere
dal
medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell' ambiente di lavoro .
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I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge
dalla
natura dell' attività esercitata .
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Alla luce della interpretazione fornita
dall'
Organo di giustizia comunitaria , si ritiene opportuno , con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici , allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all' interno dello Stato .
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La disposizione deriva
dal
recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto dall' art .
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10 , n. 18 ) , secondo cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente dall' IVA solo se resa
dai
soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) della sesta Direttiva ( direttiva 77 / 388 / CEE del 17 maggio 1977 ) che dispone che gli Stati membri esentano " le prestazioni mediche effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite
dagli
Stati membri interessati " .
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Le somme dovute
dagli
utenti , non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi di natura commerciale , non devono essere , pertanto , gravate da imposta .
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