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Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l' adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004. " ACQUIS " COMUNITARIO Nel settore delle imposte dirette , l' acquis comunitario riguarda soprattutto alcuni aspetti delle imposte sulle società e dell'
imposta
sul capitale .
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Nella relazione del novembre 2000 si constata che l' imposizione fiscale sulle società è stata modificata nell' intento di rendere più efficaci i servizi tributari e meno gravoso l' onere fiscale : l' aliquota dell'
imposta
sulle società è stata ridotta al 30 % e dovrebbe scendere al 20 % nel 2004. Sono state soppresse alcune detrazioni fiscali di cui beneficiavano le società d' investimento , mentre sono state mantenute quelle a favore di privati in caso di lavori di costruzione .
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Nel settore delle
imposte
indirette , l' acquis comunitario comprende essenzialmente l' armonizzazione della normativa inerente all' imposta sul valore aggiunto ( IVA ) e alle accise .
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Nel settore delle imposte indirette , l' acquis comunitario comprende essenzialmente l' armonizzazione della normativa inerente all'
imposta
sul valore aggiunto ( IVA ) e alle accise .
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Tale armonizzazione comporta l' applicazione di un'
imposta
generale sui consumi , non cumulativa , che viene riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi e implica parità di trattamento fiscale per tutte le operazioni interne e le importazioni .
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Dopo la relazione del novembre 2000 , la Polonia ha fatto ancora qualcosa , ma le restano da compiere progressi per quanto riguarda l' esenzione di cui beneficiano determinate operazioni e le
imposte
che vengono applicate al mercato immobiliare .
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Su alcuni prodotti , inoltre , le
imposte
differiscono a seconda dell' origine , il che porta a una discriminazione nei confronti delle importazioni .
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Dopo la relazione del novembre del 2000 , la Polonia è più vicina all' acquis ma le autorità polacche devono ancora prendere provvedimenti per rispettare le aliquote minime ( sulle sigarette e sugli oli minerali )
imposte
dalla Comunità .
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Imposizione fiscale diretta Nel campo delle
imposte
dirette , l' aliquota dell' imposta sugli utili delle società è passata nel 2001 dal 30 % al 28 % , ma resta ancora da vedere se la legislazione sui paradisi fiscali è compatibile con il codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese .
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Imposizione fiscale diretta Nel campo delle imposte dirette , l' aliquota dell'
imposta
sugli utili delle società è passata nel 2001 dal 30 % al 28 % , ma resta ancora da vedere se la legislazione sui paradisi fiscali è compatibile con il codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese .
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Nel gennaio 2002 , la Polonia ha introdotto anche una tassa del 2 % su tutte le uscite di capitali , la quale si applica solo ai residenti e che sarà abolita alla fine del dicembre 2003. Alla fine del 2003 , la Polonia deve poter recepire la direttiva in materia di
imposte
indirette sulle riscossioni di capitali , la direttiva sulle società " madre-filiali " , le direttive in materia di interessi e tributi e di imposizione dei redditi da risparmio .
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econo38 |
La riforma in corso ha introdotto un sistema di indicatori oggettivi dell' attività degli uffici delle
imposte
e ha intensificato la formazione del personale .
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La principale difficoltà riguardo il recupero delle
imposte
che risulta piuttosto carente .
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Le capacità dell' amministrazione tributaria sono sufficienti per garantire un' attuazione soddisfacente dell' acquis nel settore delle
imposte
dirette .
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Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all'
imposta
societaria ) , e in tali casi , la svolta imposta in sede comunitaria potrebbe essere considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
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Del resto , qualsiasi metodo venga selezionato per garantire l' effettiva eliminazione del fenomeno della doppia imposizione , sia esso l' esenzione o il credito d'
imposta
, l' opzione prescelta avrà comunque un forte impatto sulla trama di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate da ogni Stato membro con Paesi terzi , ciascuna caratterizzata da un proprio metodo e particolarità di funzionamento proprie .
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Inoltre , con questo sistema si genererebbe ulteriore incertezza ogniqualvolta più Stati membri fossero coinvolti nella ripartizione della base imponibile del soggetto comunitario che svolge attività worldwide ( oltre che pan-europea ) e venisse accordato un credito d'
imposta
dal solo Stato membro in cui il soggetto è residente .
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Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d'
imposta
, tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
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L' estensione dell' ambito soggettivo di applicazione della tassazione consolidata a più stabili organizzazioni in Ue di una stessa società non residente , significherebbe inevitabilmente adottare la stessa metodologia di ripartizione della base consolidata già delineata come regola generale di funzionamento dell'
imposta
.
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Tuttavia , il coordinamento tra Modello Ose e il meccanismo di ripartizione proprio della Ccctb , seppur enunciato , non appare ancora finora sanato nel meccanismo applicativo dell'
imposta
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