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parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime
società
degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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4.1 della precedente circolare 53 / E del 2004 - che il requisito dell' identità dell' esercizio sociale , ex articolo 119 , comma 1 , lettera a ) , del Tuir , sussiste anche in relazione alla fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre
società
che intendono aderire al consolidato .
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L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle
società
che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle
società
che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
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trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle
società
neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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Secondo l' articolo 117 , in particolare , la
società
o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
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