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Per passare , infatti , dai dati indicati sui documenti ( fatture , ricevute e scontrini ) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi ( quadro RE per i lavoratori autonomi e quadro RG
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gli imprenditori ) , dichiarazione Iva , dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità .
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Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti
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quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
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Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali
per
gli altri due .
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È inoltre previsto che , in alternativa ai registri Iva , le registrazioni cumulative possano essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo
per
tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo se inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
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Anche le perdite derivanti dall' esercizio dell' impresa o di lavoro autonomo in regime supersemplificato seguono le stesse regole del semplificato , e , quindi , con possibilità di sottrazione dal reddito complessivo dell' anno e fino a concorrenza dello stesso , senza possibilità perciò di scomputo successivo
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l' eventuale importo che non ha trovato capienza .
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Si fa notare che i lavoratori autonomi comunque applicano la regola suddetta , anche se in regime ordinario
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opzione .
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La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma non oltre il quinto periodo di imposta , è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario
per
scelta o per obbligo .
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La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma non oltre il quinto periodo di imposta , è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta o
per
obbligo .
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Le perdite ,
per
definizione , non assumono mai rilevanza fiscale .
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Il regime delle nuove iniziative ( forfettino ) , infine , fermo restando la determinazione analitica del reddito d' impresa e di lavoro autonomo e dell' Iva , attraverso dunque le stesse regole del regime supersemplificato / semplificato , agevola sulla tassazione ordinaria Irpef attraverso un' imposta sostitutiva del 10
per
cento e sull' esonero dai versamenti periodici Iva .
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Per tassazione sostitutiva Irpef si intende che il reddito di impresa o di lavoro autonomo non partecipa alla determinazione del reddito complessivo del contribuente , non fa cumulo cioè con eventuali altri redditi posseduti ai fini della applicazione delle più elevate aliquote di imposta
per
scaglioni di reddito .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni
per
carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi
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l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Per espressa previsione legislativa , il reddito in esame , pur non partecipando alla formazione del reddito complessivo , rileva tuttavia ai fini della determinazione del limite di reddito
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considerare fiscalmente a carico il familiare imprenditore o lavoratore autonomo che si avvale del regime sostitutivo in questione .
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Escludiamo la scelta del forfetario , perché valevole ancora
per
un anno e , se comunque scelto , preclude per i due anni successivi l' accesso al forfettino .
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Escludiamo la scelta del forfetario , perché valevole ancora per un anno e , se comunque scelto , preclude
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i due anni successivi l' accesso al forfettino .
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Se il contribuente , pertanto , sceglie il regime supersemplificato o semplificato , la sua tassazione Irpef sarebbe di 345 euro ( 23
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cento di 5.500 euro ) , quindi inferiore all' imposta sostitutiva pari a 600 euro .
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