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buroc17 Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell' art .
buroc17 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore - possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi .
buroc17 Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti .
buroc17 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l' acquisto e / o il possesso delle azioni ed obbligazioni .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto concerne la VF italia Srl in persona del legale rappresentante Maurizio De Ponti per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le ipotesi contemplate nel relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall' art .
buroc17 c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
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