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stampa18 Se l' altro conducente , che magari teme il ritiro della patente , pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale assume su di sé ogni responsabilità , è consigliabile aderire alla proposta ?
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
stampa18 In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
stampa18 In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri , pena l' obbligo di risarcirlo ( art. 2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
stampa18 indebolimento permanente di un senso o di un organo ) ; la lesione lieve , invece , si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge : per es .
stampa18 indebolimento permanente di un senso o di un organo ) ; la lesione lieve , invece , si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge : per es .
stampa18 indebolimento permanente di un senso o di un organo .
stampa18 perdita di un senso o di un arto , sfregio permanente al viso ( art. 582 e segg .
stampa18 La lesione lieve o lievissima viene punita con la multa da 258 a 2.582 euro .
stampa18 La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni .
stampa18 Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
stampa18 Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
stampa18 Alla lesione personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi ( fino a 2 anni in caso di lesione grave o gravissima ) .
stampa18 Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , ai applica anche la revoca della patente .
stampa18 Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , ai applica anche la revoca della patente .
stampa18 Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
stampa18 Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
stampa18 Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
stampa18 L' omicidio , infine , commesso , sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , è punito con la reclusione da 3 a 10 anni .
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