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Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale
non
proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di
non
occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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non
proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain ,
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] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale ,
non
presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività ,
non
essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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]
non
proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti ,
non
presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività ,
non
essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale
non
proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) ,
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In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che
non
svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
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Nella fattispecie rappresentata , l' operazione di scissione
non
proporzionale prospettata appare essenzialmente rispondere alla volontà di alcuni soci di fuoriuscire dalla compagine sociale .
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Nel caso prospettato , inoltre ,
non
emerge alcun altra motivazione " tipica " che possa giustificare la volontà non elusiva di realizzare il progetto .
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Nel caso prospettato , inoltre , non emerge alcun altra motivazione " tipica " che possa giustificare la volontà
non
elusiva di realizzare il progetto .
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Non esistono , infatti , contrasti tra i soci che impediscano la normale attività né l' intento di perseguire una migliore gestione dell' attività imprenditoriale ( la società beneficiaria di nuova costituzione
non
eserciterà direttamente l' attività di gestione dell' albergo , ma si limiterà a stipulare con la società scissa un contratto di affitto di azienda , di durata " da determinarsi " , dell' attività di affittacamere ) .
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]
non
proporzionale , potrebbe prestarsi ad un uso " distorto " finalizzato ad una mera assegnazione dei beni ai soci .
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86 , comma 1 , lett. c ) e comma 3 , del Tuir " , nel caso in esame i fattori di criticità rilevati depongono per la condanna della soluzione addotta come
non
elusiva in quanto le ragioni addotte a sostegno dell' operazione prospettata evidenziano come il reale intento dell' operazione stessa sia quello di evitare la liquidazione delle quote sociali perché troppo onerosa .
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Nell' istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che
non
comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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L' operazione di scissione parziale
non
proporzionale , così come rappresentata nell' istanza , appare uno strumento indiretto posto in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale in quanto strumentale alla mera assegnazione di beni ai soci e non a una vera riorganizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficiente l' esercizio dell' attività d' impresa .
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L' operazione di scissione parziale non proporzionale , così come rappresentata nell' istanza , appare uno strumento indiretto posto in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale in quanto strumentale alla mera assegnazione di beni ai soci e
non
a una vera riorganizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficiente l' esercizio dell' attività d' impresa .
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