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econo18 Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non possono essere inclusi nei quadri RG o RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
econo18 Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
econo18 Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
econo18 Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di
econo18 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio attività , non richiede invece formalità di denuncia .
econo18 Quest' ultima , infatti , ha rilevanza per stabilire se le abituali prestazioni di servizi , non rientranti nell' articolo 2195 del c.c. e , quindi , intrinsecamente autonome sul piano civile , siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale .
econo18 All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio attività , non richiede invece formalità di denuncia .
econo18 Per passare , infatti , dai dati indicati sui documenti ( fatture , ricevute e scontrini ) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi ( quadro RE per i lavoratori autonomi e quadro RG per gli imprenditori ) , dichiarazione Iva , dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità .
econo18 Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
econo18 Ecco che , se non si ha un altro qualsiasi reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel Quadro RN , anche queste spese vanno fiscalmente perse .
econo18 Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto
econo18 All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a
econo18 dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti e prelevamenti personali , eccetera ) .
econo18 Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
econo18 Ma non è ancora tutto .
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