• Corpus: scritto
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econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 Per quanto affermato , non si riesce a ravvisare nell' operazione descritta la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali in grado di giustificare la ristrutturazione .
econo34 Per quanto affermato , non si riesce a ravvisare nell' operazione descritta la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali in grado di giustificare la ristrutturazione .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo ,
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche
econo34 che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
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