buroc01 |
Nel silenzio della norma , deve escludersi
la
necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti : di talchè , il Tribunale potrà pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa
la
concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare
la
precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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buroc01 |
277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi
la
causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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buroc01 |
277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere
la
sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere
la
parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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buroc01 |
Una volta superato tale scoglio procedurale ed emanata
la
( sola ) pronunzia di separazione , possono peraltro prospettarsi ulteriori e ben più gravi problematiche .
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buroc01 |
La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare
la
proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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buroc01 |
5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; -
la
legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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buroc01 |
5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo
la
separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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buroc01 |
L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe
la
forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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buroc01 |
Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente ,
la
possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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buroc01 |
Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato nella possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con
la
separazione .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio :
la
domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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buroc01 |
3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita
la
fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con
la
stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento al convenuto che
la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art .
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buroc01 |
Prima della riforma ,
la
Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo
la
giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata
la
questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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