econo28 |
Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006
il
termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta
il
30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva ,
il
termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta
il
lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR .
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Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente
il
TFR .
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere
il
TFR presso il proprio datore di lavoro , può , comunque , modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata .
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso
il
proprio datore di lavoro , può , comunque , modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata .
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro , può , comunque , modificare in seguito la scelta e destinare
il
TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata .
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La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua
il
versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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Prosecuzione volontaria della contribuzione Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale , anche nei casi di prosecuzione volontaria , oltre
il
raggiungimento dell' età pensionabile , dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti
il
limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Se
il
contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone ,
il
beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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econo28 |
Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui
il
quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato
il
documento comprovante la spesa .
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Se , invece ,
il
documento è intestato al familiare a carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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I fondi pensione in regime di contribuzione definita , gestiti in via prevalente secondo
il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione , sono soggetti all ' imposta sostitutiva dell ' 11 per cento , a titolo definitivo .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume
il
patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume
il
patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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I proventi che derivano da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio concorrono a formare
il
risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo .
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