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167 c.p.c. e che oltre
il
termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per
il
resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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buroc01 |
A mio parere , poiché ora
il
procedimento di separazione e di divorzio prevede espressamente la necessità dell' avvertimento di cui all' art .
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buroc01 |
710 c.p.c. è competente
il
Tribunale del luogo di residenza del minore .
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9 legge 898 / 70 , salvo ritenere che , pur inserito nel Capo I del Titolo II destinato a regolare
il
procedimento di separazione personale dei coniugi , l' art .
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710 c.p.c. che , pur in presenza di figli minori , abbiano ad oggetto questioni quali in loro mantenimento , quello di uno dei coniugi o
il
godimento dell' abitazione coniugale .
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Unite 16.1.1991 n. 381 ) ha introdotto
il
foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato
il
seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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317-bis c.c. ,
il
quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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Laddove , invece , l' azione giudiziale riguardi
il
solo mantenimento dei figli naturali permarrà , come è ovvio , la competenza del Tribunale ordinario .
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148 e 261 c.c. , relative al contributo per
il
mantenimento del figlio , al quale è tenuto il genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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148 e 261 c.c. , relative al contributo per il mantenimento del figlio , al quale è tenuto
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genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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148 e 261 c.c. , relative al contributo per il mantenimento del figlio , al quale è tenuto il genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali
il
P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui
il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio .
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Qualora
il
coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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3. Del ricorso
il
cancelliere dà comunicazione all' ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l' annotazione in calce all' atto .
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3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all' ufficiale dello stato civile del luogo dove
il
matrimonio fu trascritto per l' annotazione in calce all' atto .
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4. Nel ricorso deve essere indicata l' esistenza dei figli legittimi , legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante
il
matrimonio .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso ,
il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed
il
termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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