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Quando in un periodo d' imposta matura un risultato negativo , lo stesso è computato in diminuzione del risultato
della
gestione dei periodi d' imposta successivi , per l' intero importo che trova in essi capienza .
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La perdita può inoltre essere utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore
della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Se all' atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato
della
gestione è negativo , il fondo stesso rilascia agli iscritti , che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza , apposita certificazione .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore
della
legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della
ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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La base imponibile è costituita dalla differenza , determinata alla data di accesso alla prestazione , tra il valore attuale
della
rendita e i contributi versati .
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Nel caso di fondi costituiti nell' ambito del patrimonio di società ed enti , la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri
della
società o dell' ente .
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pensione detengono La principale finalità
della
previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto
della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare
della
posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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La parte
della
prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata , in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa .
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La parte della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata , in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto
della
deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa .
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La parte della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata , in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione
della
prestazione stessa .
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L' iscritto può richiedere un' anticipazione
della
posizione individuale maturata .
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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della
posizione individuale .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione
della
prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento
della
fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Il riscatto
della
posizione individuale può essere esercitato in vari casi .
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In particolare , l' iscritto può richiedere : Il regime fiscale applicabile ai riscatti varia a seconda
della
loro tipologia .
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