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m-quater ) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l' offerta autonomamente ; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano , rispetto al concorrente , in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l' offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano , rispetto al concorrente , situazione
controllo
cui codice 7 ) che il concorrente ha conseguito nell' ultimo triennio un fatturato complessivo , non inferiore a 380.000,00 , IVA esclusa ; 8 ) che il concorrente ha eseguito nell' ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per un importo non inferiore a 100.000,00 ( IVA esclusa ) 9 ) che il concorrente non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio , ovvero che non parteciperà a più RTI e / o Consorzi ; 10 ) ( eventuale , in caso di
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41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del
controllo
della disciplina degli usi del territorio " .
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III : 7.3.1993 , Gorraz e 7.3.1995 , Garofalo ) - anche delle leggi regionali che costituiscano integrazione dette norme per il
controllo
dell' attività urbanistica ed edilizia .
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125 e 130 della Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un
controllo
esterno sulle autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio a seguito degli elementi di novità introdotti dalla riforma .
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buroc13 |
In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del
controllo
già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un
controllo
sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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buroc13 |
Ma un
controllo
di questo tipo , per essere credibile e accettato da tutti nelle sue risoluzioni finali , non potrebbe essere attribuito ad un organo che sia espressione dello stesso ordinamento e , quindi , delle stesse amministrazioni controllate , perché in questo caso resterebbe sempre il sospetto di parzialità .
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Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo della regione , neppure se configurato con le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di
controllo
esterno , proprio per la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
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125 e 130 del testo costituzionale originario , che si ispiravano ad una concezione vagamente gerarchica dei livelli di governo , con l' inserimento dell' organo di
controllo
nella struttura organizzativa del livello superiore a quello controllato .
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buroc13 |
Una ulteriore motivazione a sostegno della scelta unitaria traeva fondamento dalla constatazione degli inconvenienti registrati nei paesi in cui si è adottato il modello della pluralità di organi di
controllo
esterno ( così in Germania e Spagna ) .
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Un organo di
controllo
unitario , se pure articolato in modo da corrispondere alle esigenze connesse allo statuto di autonomia degli enti controllati , consente di superare queste criticità .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di
controllo
, qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di
controllo
esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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buroc13 |
Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un
controllo
finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un
controllo
più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Quanto al
controllo
di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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buroc13 |
Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il
controllo
, con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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buroc13 |
La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di
controllo
, per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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buroc13 |
Sotto il profilo organizzativo , la legge di attuazione prevede che le sezioni regionali di
controllo
siano integrate da due componenti - che acquistano ad ogni effetto lo status di magistrati contabili - designati dalle stesse amministrazioni controllate e precisamente , uno dal consiglio regionale e l' altro dall' organo di rappresentanza delle autonomie locali nella regione .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del
controllo
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