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3 DURATA DEL CONTRATTO Il servizio deve essere avviato dalla data di stipula del presente
contratto
e ha la durata di un anno , decorrente dalla data di stipulazione .
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Il Servizio Comunicazione Istituzionale , che è responsabile dell' esecuzione del
contratto
, si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di anno in anno , fino all' importo di 1.000.000,00 , IVA esclusa , per ciascun anno , per un massimo di anni due .
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Il
contratto
potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni due verso il medesimo corrispettivo , gli ed dall' esecuzione del contratto e dall' osservanza di leggi , capitolati e regolamenti - ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti , utenti terzi nonché disposizioni o venissero Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Appaltatore in base ai propri calcoli , alle proprie indagini , alle proprie stime , a tutto suo rischio , ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità .
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Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni due verso il medesimo corrispettivo , gli ed dall' esecuzione del
contratto
e dall' osservanza di leggi , capitolati e regolamenti - ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti , utenti terzi nonché disposizioni o venissero Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Appaltatore in base ai propri calcoli , alle proprie indagini , alle proprie stime , a tutto suo rischio , ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità .
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In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente
contratto
, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto .
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In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto , le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente
contratto
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L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente
contratto
a perfetta regola d' arte , nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità , i termini e le prescrizioni contenute nell' Offerta Tecnica , nonché nel presente contratto e a fornire le relative autorizzazioni di legge .
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L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d' arte , nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità , i termini e le prescrizioni contenute nell' Offerta Tecnica , nonché nel presente
contratto
e a fornire le relative autorizzazioni di legge .
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L' Appaltatore si ad nell' esecuzione prestazioni tutte norme tecniche e di sicurezza in vigore , nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente
contratto
.
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L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione di procedere , in qualsiasi momento e anche senza preavviso , alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente
contratto
ed a prestare la propria collaborazione per lo di verifiche .
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Nel caso di esito negativo del collaudo , anche parziale , la Regione si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10 % del valore complessivo contrattuale , fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e / o la risoluzione del
contratto
.
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I pagamenti di cui al precedente avverranno seguito emissione regolari che riferimento al presente
contratto
ed essere intestata a : Regione Puglia - Servizio Comunicazione Istituzionale - Lungomare N. Sauro , 33 70121 BARI CF 800 , nel termine di 60 ( sessanta ) giorni decorrenti dalla data fattura previa documento di contributiva L' interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5 % su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti .
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10 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI L' Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente
contratto
, nonché a : a ) garantire la continuità operativa del servizio e l' esecuzione delle attività previste dall' incarico ; b ) svolgere , senza oneri aggiuntivi per la Regione , le attività necessarie alla produzione di documenti , atti , relazioni , pubblicazioni , etc .
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connessi svolgimento proprio c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del
contratto
; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari
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Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del
contratto
, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l' incolumità delle persone addette all' esecuzione delle prestazioni e dei terzi , ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi .
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra , anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del
contratto
, restano ad esclusivo carico dell' Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara .
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L' Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori , incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente
contratto
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La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal
contratto
in qualunque momento , anche se siano già iniziate le relative prestazioni , qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all' atto della stipula del contratto stesso e / o ne rendano impossibile la continuazione .
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La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento , anche se siano già iniziate le relative prestazioni , qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all' atto della stipula del
contratto
stesso e / o ne rendano impossibile la continuazione .
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La Regione , qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal
contratto
, si obbliga a pagare all' appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso , restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria , e qualsiasi ulteriore compenso , indennizzo e / o rimborso spese .
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