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Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza , in giudizi diversi ed autonomi di separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo
al
proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
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3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi
al
G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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In particolare , nell' assegnare
al
resistente il termine di gg .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento
al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento
al
giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno
al
ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi
al
Presidente .
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167 III° comma c.p.c. , di chiedere
al
G.I. la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza
al
giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali .
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317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta
al
Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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La contestualità delle misure relative all' esercizio della potestà e dell' affidamento del figlio , da un lato , e di quelle economiche inerenti
al
suo mantenimento , dall' altro , prefigurata dai novellati artt .
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c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire
al
mantenimento del figlio ( Cass .
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148 e 261 c.c. , relative
al
contributo per il mantenimento del figlio , al quale è tenuto il genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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148 e 261 c.c. , relative al contributo per il mantenimento del figlio ,
al
quale è tenuto il genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone
al
tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio .
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Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone
al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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La domanda congiunta può essere proposta
al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi
al
deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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