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buroc06 2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti , al fine di consentire anche l' espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica , il personale di cui all' articolo 1 , comma 8 , del decreto-legge 30 novembre 2005 , n. 245 , convertito , con modificazioni , dalla legge 27 gennaio 2006 , n. 21 , non può superare le trenta unità .
buroc06 4. Consorzi di bacino 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi , in via esclusiva , per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata , dei consorzi costituiti ai sensi dell' articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993 , n. 10 , che utilizzano i lavoratori assegnati in base all' ordinanza del Ministro dell' interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati , nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima
buroc06 4. Consorzi di bacino 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi , in via esclusiva , per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata , dei consorzi costituiti ai sensi dell' articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993 , n. 10 , che utilizzano i lavoratori assegnati in base all' ordinanza del Ministro dell' interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati , nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della data di entrata in vigore del presente decreto , tra i comuni e i soggetti , anche privati , per l' affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato
buroc06 3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l' accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento , qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale , nel termine di novanta giorni dalla sua adozione , per l' incremento significativo ( 1 ) dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica , dei rifiuti ingombranti , nonché della frazione valorizzabile di carta , plastica , vetro , legno , metalli ferrosi e non ferrosi , il Commissario delegato può disporre l' accorpamento dei consorzi , ovvero il loro scioglimento ( 1 ) .
buroc06 5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
buroc06 5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
buroc06 6. Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti , in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali , i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito : essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali d' intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale , con particolare riferimento all' impiantistica e all' esigenza di incrementare la raccolta differenziata .
buroc06 7. Tariffe 1. In deroga all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni , ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all' articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 141 , comma 1
buroc06 Il Commissario delegato adotta , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma , d' intesa con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica , il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania .
buroc06 Il Commissario delegato adotta , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma , d' intesa con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica , il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania .
buroc07 le REGIONE PUGLIA Area Organizzazione e Riforma dell' Amministrazione Servizio Affari Generali Viale Caduti di tutte le guerre n. 15 70126 Bari ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e / o formazione od uso di atti falsi , anche ai sensi e per gli effetti dell' art .
buroc07 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633 / 72 e comunicherà alla REGIONE PUGLIA - Servizio Affari Generali - in caso di aggiudicazione , la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge ; 12 ) di essere informato , ai sensi e per gli effetti dell' art .
buroc13 119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e inter­venti speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solida­rietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre ri­sorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consi­stente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
buroc13 Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla cor­retta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
buroc13 Altra caratteristica distintiva del nostro sistema costituzionale è rappresentata dalla posizione di pari dignità , come si suol dire , riconosciuta a comuni e province rispetto alle regioni , mentre negli Stati federali europei gli enti minori sono ricompresi nell' ordinamento di quelli maggiori e soggetti alla disciplina organizzativa e funzionale da questi dettata .
buroc13 Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo della regione , neppure se configurato con le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di controllo esterno , proprio per la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
buroc13 Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
buroc13 Sotto il profilo organizzativo , la legge di attuazione prevede che le sezioni regionali di controllo siano integrate da due componenti - che acquistano ad ogni effetto lo status di magistrati contabili - designati dalle stesse amministrazioni controllate e precisamente , uno dal consiglio regionale e l' altro dall' organo di rappresentanza delle autonomie locali nella regione .
buroc13 È evidente lo scopo del legislatore di porre , in questo modo , le condizioni perché si realizzi un rapporto di stretta collaborazione e ausiliarietà con le regioni e gli enti territoriali locali , attraverso il concorso di esperienze e professionalità maturate in ambito locale , a diretto contatto con le situazioni concrete e i relativi problemi .
buroc13 Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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