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I principali sono : - assegno per il nucleo familiare con tre figli minori - assegno di maternità per madri disoccupate - asili nido e altri servizi educativi
per
l' infanzia - mense scolastiche - prestazioni scolastiche ( libri scolastici , borse di studio , eccetera ) - agevolazioni per tasse universitarie - prestazioni del diritto allo studio universitario - servizi socio sanitari domiciliari - agevolazioni per servizi di pubblica utilità ( telefono , luce , gas ) .
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I principali sono : - assegno per il nucleo familiare con tre figli minori - assegno di maternità per madri disoccupate - asili nido e altri servizi educativi per l' infanzia - mense scolastiche - prestazioni scolastiche ( libri scolastici , borse di studio , eccetera ) - agevolazioni
per
tasse universitarie - prestazioni del diritto allo studio universitario - servizi socio sanitari domiciliari - agevolazioni per servizi di pubblica utilità ( telefono , luce , gas ) .
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I principali sono : - assegno per il nucleo familiare con tre figli minori - assegno di maternità per madri disoccupate - asili nido e altri servizi educativi per l' infanzia - mense scolastiche - prestazioni scolastiche ( libri scolastici , borse di studio , eccetera ) - agevolazioni per tasse universitarie - prestazioni del diritto allo studio universitario - servizi socio sanitari domiciliari - agevolazioni
per
servizi di pubblica utilità ( telefono , luce , gas ) .
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2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante
per
la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e
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2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi
per
la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e
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2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità
per
l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei
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situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo
per
il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la
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alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie
per
la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte
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fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti
per
i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio
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i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità
per
le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare
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entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché
per
i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai
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nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e
per
i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni
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è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo
per
le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni ; f ) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi , prevedendo anche l' effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari
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3. A titolo esemplificativo ,
per
l' assegnazione in locazione di alloggi di edilizia convenzionata nella regione Friuli Venezia Giulia , il nucleo familiare deve fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' Irpef inferiore al limite fissato dall' articolo 24 della legge regionale n. 75 / 82 ( e succ .
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Attualmente , tale limite è fissato in 27.578,79 euro ed è al netto di una detrazione di 1.807,60 euro
per
ogni componente il nucleo che non produce alcun reddito .
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I redditi da lavoro dipendente , dopo la detrazione indicata , sono calcolati nella misura del 60
per
cneto .
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Per
redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e / o pensione , il limite risulta di 45.964,66 euro , oltre 1.807,60 euro per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito .
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Per redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e / o pensione , il limite risulta di 45.964,66 euro , oltre 1.807,60 euro
per
ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito .
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Per
gli emigranti , che siano lavoratori dipendenti , si prescinde dal requisito del reddito , se prodotto all' estero .
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