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buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 Sempre in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà inoltre allegare all' istanza di avvio della fase di valutazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 Per quanto riguarda le disposizioni inerenti l' efficacia del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale , si segnala che l' articolo 26 , comma 6 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , prevede il termine di cinque anni " per la realizzazione del progetto " , decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 I due termini paiono tra loro compatibili , atteso che i medesimi si riferiscono a due fattispecie tra loro diverse e precisamente l' uno per l' inizio dei lavori e l' altro alla conclusione dei medesimi .
buroc15 Un' interpretazione letterale della norma condurrebbe , infatti , ad un pesantissimo aggravio economico per gli Enti , nonché alla concreta impossibilità tecnica di rendere disponibili on-line l' universalità dei progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA .
buroc15 152 / 2006 ) Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi , di cui agli articoli 8 , 12 e 15 della l.r. 40 / 1998 , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sui contenuti e sulle finalità del monitoraggio dettagliati dall' articolo 28 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 Per lo stesso motivo , si ritiene non applicabile l' articolo 21 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 per la parte in cui è previsto in capo all' autorità competente l' obbligo di disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile , nei casi di interventi ed opere realizzati senza l' effettuazione della procedura di VIA .
buroc15 Per lo stesso motivo , si ritiene non applicabile l' articolo 21 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 per la parte in cui è previsto in capo all' autorità competente l' obbligo di disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile , nei casi di interventi ed opere realizzati senza l' effettuazione della procedura di VIA .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 Attualmente , infatti , risultano da sottoporre alla fase di verifica le modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A1 , A2 , B1 , B2 o B3 alla l.r. 40 / 1998 già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative sull' ambiente , mentre è sottoposta direttamente alla fase di valutazione ogni modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A1 o A2 alla l.r. 40 / 1998 , ove la modifica o l' estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nei medesimi allegati A. INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CON IL RAPPORTO DI LAVORO A.1 ) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50 % di quella a tempo pieno non può in nessun caso : esercitare , in nessuna misura e qualità , attività di tipo commerciale , industriale o professionale autonomo ; instaurare altri rapporti di impiego , sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati e , comunque , svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal Comune ;
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