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a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi
per
rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva
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esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento ,
per
gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva dalla conferitaria come previsto dall' articolo 18 , comma 2
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Per
il medesimo ammontare , al netto dell' imposta sostitutiva versata , si consideravano assoggettati a imposta le riserve o i fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento , risultanti dal bilancio chiuso anteriormente al 10.12.2000 .
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In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati in dichiarazione , erano applicate le disposizioni
per
la liquidazione e la riscossione in materia di imposte sui redditi .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19
per
cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12
per
cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15
per
cento al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9
per
cento .
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20
per
cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35
per
cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45
per
cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19
per
cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12
per
cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15
per
cento è ridotta al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9
per
cento .
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Analogamente a quanto stabilito
per
l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50
per
cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25
per
cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25
per
cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Il successivo comma 27 dell' articolo 2 dispone inoltre che , ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 , deve farsi riferimento ,
per
quanto compatibili , alle modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto ministeriale 13.4.2001 , n. 162 ( rivalutazione ) e dal regolamento di cui decreto ministeriale 22.10.2001 , n. 408 ( affrancamento ) .
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