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4. L' utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell' ordinamento , anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione
per
la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , fatto salvo l' obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell' ambiente .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili
per
la gestione commissariale , l' individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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Il Commissario delegato adotta , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma , d' intesa con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentiti la Consulta regionale
per
la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica , il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania .
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Il Commissario delegato , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione , assicura , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale , l' individuazione di siti idonei
per
la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità " .
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Il Commissario delegato adotta , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma , d' intesa con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica , il Piano
per
la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania .
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Per
la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici .
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Il Commissario delegato adotta , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma , d' intesa con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica , il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti
per
la regione Campania .
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, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute ; Considerate le possibili ripercussioni sull' ordine pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre
per
legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità di provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell' 11 maggio 2007 ; Emana il seguente decreto-legge : Art .
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alla salute ; Considerate le possibili ripercussioni sull' ordine pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre per legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie
per
lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità di provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell' 11 maggio 2007 ; Emana il seguente decreto-legge : Art .
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1. Apertura discariche e messa in sicurezza 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007 ,
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lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione , trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania , anche al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell' ambiente e salvo l' obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell' ambiente
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seguente : " 2. Il Commissario delegato , con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie , individua in via di somma urgenza , fatta salva la normativa antimafia , anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e , ove occorra , in deroga all' articolo 113 , comma 6 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , e all' articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , le soluzioni ottimali per il trattamento e
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lo smaltimento dei rifiuti e per l' eventuale smaltimento delle balle di rifiuti , prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005 , trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all' articolo 3 , comma 1-ter , in modo da garantire in ogni caso l' affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio .
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2. L' utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo
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lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno .
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4. Consorzi di bacino 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi , in via esclusiva ,
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lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata , dei consorzi costituiti ai sensi dell' articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993 , n. 10 , che utilizzano i lavoratori assegnati in base all' ordinanza del Ministro dell' interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati , nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della data di entrata in vigore del presente decreto , tra
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5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania ,
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quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
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4 ) , recante " Interventi straordinari
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superare l' emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l' esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti " .
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7. Tariffe 1. In deroga all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
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un periodo di cinque anni , ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all' articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 141 , comma 1 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18
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