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Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi
o
meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
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All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi
o
forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso
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All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori
o
supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio attività , non richiede invece formalità di denuncia .
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Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura
o
in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
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Ciò va a impattare solo su qualche , e tutto sommato non consistente , vincolo , posto a carico dell' ufficio , prima di procedere ad accertamento parametrico
o
da studi di settore .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole
o
parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non possono essere inclusi nei quadri RG
o
RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
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all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi
o
compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti e prelevamenti personali , eccetera ) .
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Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli
o
registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
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Nel primo caso , è logico ritenere , su un piano di carattere generale , che si è sempre in presenza di attività abituale , indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni , quando congiuntamente : il lavoratore autonomo o imprenditore è iscritto ad albi , elenchi , ruoli
o
registri svolge operazioni , non importa il numero e la frequenza , rientranti tra quelle per le quali il soggetto ha conseguito tali iscrizioni .
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La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma non oltre il quinto periodo di imposta , è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta
o
per obbligo .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia
o
meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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Se il contribuente , pertanto , sceglie il regime supersemplificato
o
semplificato , la sua tassazione Irpef sarebbe di 345 euro ( 23 per cento di 5.500 euro ) , quindi inferiore all' imposta sostitutiva pari a 600 euro .
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Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno
o
dell' altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
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E infatti : 1. chi è in contabilità ordinaria compila il quadro RF del modello Unico ; si parte , cioè , dall' utile
o
perdita derivante dal bilancio di esercizio secondo le regole della ragioneria a cui si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione , previste dalla normativa fiscale di cui agli articoli 56 e seguenti del Tuir , tramite appunto il predetto quadro RF del modello Unico .
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