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Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo
nella
fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate .
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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea
nelle
forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere
nel
futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili
nella
legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
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risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni
nei
luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
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E in effetti l' esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell' imprenditoria , alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo
nel
mercato globale .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche
nel
momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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La introduzione
nell'
ordinamento di strumenti idonei a prevenire l' insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto : ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell' arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo
nel
Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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L' articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche
nella
parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la " salvezza " del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti .
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1. L' articolo 31 , nei primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile ,
nella
parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
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1. L' articolo 31 ,
nei
primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile , nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento
nel
quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà di " acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e
nella
quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
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Inoltre , con riferimento ai rapporti
nei
quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
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Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro
nei
rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
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31 ( disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo ) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la " richiesta di decidere secondo equità ,
nel
rispetto dei principi generali dell' ordinamento " .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire -
nelle
sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta
nel
senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Apporta inoltre ,
negli
ultimi sette commi , una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 , dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro .
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