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2 ) SINTESI Nel parere del luglio 1997 , la Commissione europea si diceva convinta che la Polonia non avrebbe dovuto sperimentare particolari difficoltà per recepire la normativa comunitaria
nel
settore delle imposte dirette .
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Accise La Polonia ha proseguito il suo adeguamento anche in questo settore : ormai il suo regime fiscale delle accise e dell' IVA è relativamente consono ai principi generali dell' acquis comunitario
nel
settore fiscale .
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Alla Polonia è stato concesso di beneficiare di periodi transitori , nel corso dei quali essa potrà continuare ad applicare un' aliquota IVA ridotta sui lavori di costruzione
nel
settore residenziale , fatti salvi i materiali da costruzione , e sulla costruzione degli immobili residenziali o di loro parti , prima della prima occupazione , nonché sui servizi di ristorazione ( fino al 31 dicembre 2007 ) ; essa può applicare un' aliquota IVA zero su taluni libri e periodici specializzati , fino al 31 dicembre 2007. Essa è stata anche autorizzata ad applicare un' aliquota IVA molto ridotta sui prodotti alimentari ( bevande incluse , ma bevande alcoliche escluse ) destinati al consumo umano ed animale ; sugli animali vivi , le sementi , le piante e gli
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Dopo l' ultima relazione , è stata ampliata la gamma delle bevande alcoliche ed è stato soppresso il regime speciale discriminatorio
nei
confronti di alcune importazioni .
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Nella relazione del novembre 1998 , invece , la Commissione concludeva che erano necessari grandi lavori nei settori dell' IVA e delle accise , in particolare per eliminare la persistente discriminazione
nei
confronti delle importazioni e per istituire un sistema di rimborso per i contribuenti stranieri non residenti in Polonia .
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Su alcuni prodotti , inoltre , le imposte differiscono a seconda dell' origine , il che porta a una discriminazione
nei
confronti delle importazioni .
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Tuttavia , persistevano discriminazioni
nel
trattamento fiscale di alcuni prodotti importati , ai quali veniva applicata un' aliquota d' IVA superiore a quella prevista per i prodotti nazionali analoghi .
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Inoltre , la Polonia doveva potenziare i suoi mezzi di recupero delle imposte al livello centrale e
nelle
regioni e migliorare i suoi dispositivi di cooperazione amministrativa e la sua informatizzazione .
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Si è modificata la definizione dell' importo imponibile e
nel
luglio 2000 è stata riveduta la legge in materia d' imposizione fiscale sui beni e sui servizi , così da estendere ai prodotti agricoli il regime IVA ( aliquota del 3 % ) dal settembre 2000. Nel settore delle accise , l' acquis comunitario comprende strutture fiscali armonizzate , aliquote minime e norme comuni per la detenzione e la circolazione dei beni in oggetto ( in particolare , l' utilizzo dei depositi fiscali ) .
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La relazione dell' ottobre 2002 insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell' imposizione e
nel
processo di allineamento della legislazione .
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insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell' imposizione e
nel
processo di allineamento della legislazione .
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La relazione dell' ottobre 2002 insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali
nel
settore dell' imposizione e nel processo di allineamento della legislazione .
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insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali
nel
settore dell' imposizione e nel processo di allineamento della legislazione .
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Nella relazione del novembre 1998 , invece , la Commissione concludeva che erano necessari grandi lavori
nei
settori dell' IVA e delle accise , in particolare per eliminare la persistente discriminazione nei confronti delle importazioni e per istituire un sistema di rimborso per i contribuenti stranieri non residenti in Polonia .
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Nella relazione del novembre 2000 si constata che l' imposizione fiscale sulle società è stata modificata
nell'
intento di rendere più efficaci i servizi tributari e meno gravoso l' onere fiscale : l' aliquota dell' imposta sulle società è stata ridotta al 30 % e dovrebbe scendere al 20 % nel 2004. Sono state soppresse alcune detrazioni fiscali di cui beneficiavano le società d' investimento , mentre sono state mantenute quelle a favore di privati in caso di lavori di costruzione .
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Imposizione fiscale diretta Nel campo delle imposte dirette , l' aliquota dell' imposta sugli utili delle società è passata
nel
2001 dal 30 % al 28 % , ma resta ancora da vedere se la legislazione sui paradisi fiscali è compatibile con il codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese .
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La relazione dell' ottobre 2002 insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia
nel
consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell' imposizione e nel processo di allineamento della legislazione .
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insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia
nel
consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell' imposizione e nel processo di allineamento della legislazione .
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Nella relazione del novembre 2000 la Commissione osservava che la Polonia aveva compiuto considerevoli progressi
nel
settore fiscale ma doveva apportare miglioramenti sostanziali alla propria amministrazione fiscale .
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Per quanto riguarda l' amministrazione tributaria , la cooperazione e l' assistenza reciproca , la Polonia prosegue
nelle
sue iniziative ( potenziamento dell' amministrazione e miglioramento della cooperazione amministrativa ) : l' amministrazione è ora più conciliante con i contribuenti e l' informazione è stata resa più accessibile ( Internet ) .
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