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econo19 Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell' esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati .
econo19 Nei primi due casi , sono computati anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persone interposte ; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi .
econo19 Per il conferitario , i beni rilevano dunque in base al valore a essi attribuito nelle proprie scritture contabili .
econo19 Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli
econo19 ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
econo19 Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
econo19 Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Anche in questo caso , un' analisi ponderata e valida dal punto di vista " applicativo " potrà farsi solamente nella successiva fase dell' istruttoria e del dibattito parlamentare , quando il " progetto " si avvierà ad acquistare la forma di un testo legislativo .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato , le cennate disposizioni del Dlgs n. 358 / 1997 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 Il secondo comma è identico all' attuale , e riafferma l' applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato .
econo19 Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato , le cennate disposizioni del Dlgs n. 358 / 1997 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso .
econo19 straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir , agli articoli 180 e seguenti , che saranno oggetto di futuri contributi specifici .
econo19 Il costo fiscale dell' azienda conferita in capo al conferitario Il conferimento eseguito ai sensi dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , a differenza di quello eseguito in regime di neutralità fiscale ai sensi del successivo articolo 4 , non determina , per il conferitario , la successione nei valori fiscali dei beni conferiti .
econo19 ] I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue ( rinvio ) Le operazioni straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir , agli articoli 180 e seguenti , che saranno oggetto di futuri contributi specifici .
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