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buroc38 Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva , ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato , esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica , in tal modo mostrando di propendere , tra i due contrapposti indirizzi interpretativi delineatisi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte , maggiormente verso quello più rigoroso ( favorevole alla necessità dell' accertamento del nesso causale in termini di certezza ) delineatosi in tempi più recenti .
buroc38 Ancor più evidente appare poi il vuoto motivazionale , nell' impugnata sentenza , in punto di accertamento del nesso causale , elemento costitutivo del reato .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
buroc38 Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 B. , a rimuovere la situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse nelle sedi competenti per la messa a norma dell' opera ; il dott .
buroc38 L' articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite , nel sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
buroc38 L' articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite , nel sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
buroc38 che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 Motivi della decisione Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati , risultando sussistente la denunciata violazione dell' art .
buroc38 In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto
buroc38 di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
buroc38 Resta solo da aggiungere , per mera completezza argomentativa , che le doglianze del ricorrente relative al mancato coinvolgimento del dottor B. nella vicenda de qua , in alcun modo potrebbero rilevare in questa sede di legittimità , trattandosi di mera quaestio facti .
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