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In tal modo si evita di comprendere indistintamente
nell'
esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche , ma si rende necessario individuare nell' ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di Giustizia .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare
nell'
esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate
nell'
esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta " le prestazioni sanitarie di diagnosi , cura e riabilitazione rese alla persona
nell'
esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza , ai sensi dell' art .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) della sesta Direttiva ( direttiva 77 / 388 / CEE del 17 maggio 1977 ) che dispone che gli Stati membri esentano " le prestazioni mediche effettuate
nell'
esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati " .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate
nell'
esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni
nei
giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti per intraprendere una attività sportiva , realizzano lo scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei cittadini , sia come singoli che come collettività ,
nei
luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive , didattiche , di lavoro .
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Secondo la Corte , l' esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi , alla cura e ,
nella
misura possibile , alla guarigione di malattie e di problemi di salute .
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La disposizione deriva dal recepimento
nella
normativa nazionale di quanto previsto dall' art .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista
nel
processo decisionale altrui " .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista
nel
processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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Le indicate certificazioni , rese a seguito di apposito esame clinico da parte del medico , non hanno come finalità principale quella di consentire a determinati soggetti di prendere una decisione , intervenendo pertanto
nel
processo decisionale altrui .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata
nelle
pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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In tale ipotesi , poiché il medico opera
nel
quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall' ente di cui il medico è dipendente .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste
nel
rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti
nel
rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma
nella
tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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