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buroc20 10 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI L' Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto , nonché a : a ) garantire la continuità operativa del servizio e l' esecuzione delle attività previste dall' incarico ; b ) svolgere , senza oneri aggiuntivi per la Regione , le attività necessarie alla produzione di documenti , atti , relazioni , pubblicazioni , etc .
buroc20 1456 c.c. , convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi : sospensione del servizio senza giustificato motivo ; gravi e inadempienze esecuzione prestazioni tali aver venir meno in capo all' Appaltatore , durante l' esecuzione del servizio , dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara .
buroc20 I pagamenti di cui al precedente avverranno seguito emissione regolari che riferimento al presente contratto ed essere intestata a : Regione Puglia - Servizio Comunicazione Istituzionale - Lungomare N. Sauro , 33 ­ 70121 BARI CF 800 , nel termine di 60 ( sessanta ) giorni decorrenti dalla data fattura previa documento di contributiva L' interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5 % su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti .
buroc20 Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all' esecuzione della fornitura e dei servizi a perfetta regola d' arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali .
buroc20 c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
buroc20 Nel caso di esecuzione irregolare del servizio , di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare , nel capitolato d' oneri e nell' Offerta Tecnica o di prestazione del servizio insufficiente , la Regione procederà a fissare all' Appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze , decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto , fermo restando il diritto al risarcimento del danno .
buroc20 L' Appaltatore si ad nell' esecuzione prestazioni tutte norme tecniche e di sicurezza in vigore , nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad
buroc20 sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione del lavoro .
buroc20 corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione del lavoro .
buroc20 La gravità dell' inadempimento e il calcolo dell' ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell' impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa , impegnati nella esecuzione relative dedotte appalto .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad
buroc20 Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le
buroc20 Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l' incolumità delle persone addette all' esecuzione delle prestazioni e dei terzi , ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi .
buroc20 In tale ipotesi , e la Regione avrà la facoltà di applicare una penale di euro 10.000,000 ( diecimila / 00 ) ; resta salvo il diritto della Regione al dell' eventuale danno ; mancanza , sopravvenuta fase ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ; - mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ; - reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto ; - frode o grave negligenza nell' esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ; - violazione dell' obbligo di riservatezza ; - cessione in tutto o in parte , a qualsiasi titolo o ragione , direttamente o indirettamente , del presente contratto di appalto ; - sospensione nell' erogazione dei servizi , senza la previa autorizzazione della Regione .
buroc20 Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della
buroc20 connessi svolgimento proprio c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
buroc20 dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione del lavoro .
buroc20 Qualora sia escluso il mandatario , la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti , purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire , non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall' appalto .
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